La fruizione dei vantaggi fiscali deriva dal rapporto tra l’azienda e la Cassa di Assistenza, e dal sostenimento di quest’ultima. Poiché l’azienda non paga i contributi ordinari sugli importi versati alla Cassa di Assistenza, è tenuta a versare all’INPS, al fine di sostenere il sistema previdenziale, un “contributo di solidarietà” del 10% sull’importo speso per le coperture sanitarie.
Con la circolare n. 98 del 02/07/2007 l’INPS ha chiarito due aspetti rilevanti sul Contributo di Solidarietà: la modalità di versamento e la deducibilità del contributo.
Come si effettua il versamento del contributo di solidarietà?
Le somme versate a Casse, fondi e gestioni che erogano prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi, ma soggette a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, da corrispondersi alla gestione pensionistica a cui è iscritto il lavoratore con la denuncia contributiva del mese in cui si verifica il versamento.
Il contributo è da versare con l’UniEmens in “DenunciaAziendale/AltrePartiteADebito” con codice causale M900 per la generalità dei dipendenti e M940 per i dirigenti ex Inpdai. I codici M980 e M990, rispettivamente per le categorie di lavoratori indicate, devono essere utilizzati per indicare il contributo del 10% sugli accantonamenti per cause diverse dalla previdenza complementare.
Per il versamento del contributo di solidarietà del 10% le aziende devono utilizzare il modello DM10, nello specifico i codici dei quadri B e C:
- M900 per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. o a un qualsiasi altro Fondo gestito dall’INPS,
- M940 per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
In corrispondenza di questi codici va indicato il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto.
Un’azienda piccola può accedere ai benefici fiscali?
Tutte le aziende che sottoscrivono un contratto attraverso una Cassa di Assistenza non sono tenute a versare né INPS né IRPEF sui contributi destinati a una copertura sanitaria, purché questi contributi non superino la soglia di €3.615,20 per dipendente. La normativa non impone requisiti minimi in termini di dimensioni aziendali.
Inoltre, il contributo di solidarietà versato è deducibile dal reddito d’impresa. Le spese sostenute per l’assicurazione sanitaria nel corso dell’anno possono essere dedotte dal reddito complessivo, così la tassazione viene calcolata su una base imponibile minore e la percentuale da pagare viene ridotta.
Offrire la previdenza sanitaria integrativa insieme ad altri benefit
È possibile inserire un contratto di previdenza sanitaria integrativa all’interno del welfare aziendale anche se si offrono già altri benefit. Attenzione, però: offrendo altri benefit si potrebbe non beneficiare delle agevolazioni fiscali, se la somma dei contributi versati a enti o Casse a fine assistenziale è superiore a €3.615,20.